I prodotti di marca e di alta gamma spesso diventano prodotti di riferimento e, in quanto tali, fortemente desiderabili, tanto da essere spesso copiati alimentando così il mercato globale della contraffazione.
L’esclusività della componentistica e delle ruote Campagnolo unitamente alle performance ed alle caratteristiche tecniche sono divenute così appetibili che i FALSARI stanno clonando alcuni nostri prodotti, riversandoli in quantità considerevoli sui mercati internazionali.
Campagnolo è quindi impegnata ad assicurare l’originalità del prodotto e, soprattutto, a garantire la sicurezza e l’incolumità dell’acquirente in sella. Infatti, l’acquisto di un prodotto contraffatto, non solo preclude la performance e l’esperienza in bici, ma mette a repentaglio la sicurezza del ciclista.
Qui di seguito forniamo 6 semplici regole da seguire che permettono al cliente di tutelarsi nell’acquisto di un prodotto originale Campagnolo.
Campagnolo combatte la contraffazione collaborando con diverse società e agenzie internazionali che hanno già provveduto ad eliminare da diversi mercati offerte di prodotti contraffatti. Il tuo ruolo è fondamentale. Inviandoci la tua segnalazione su eventuali annunci di prodotti contraffatti, ogni nostra azione potrà essere più incisiva.
Campagnolo combatte la contraffazione collaborando con diverse società.
Uno degli nostri obiettivi primari è la prevenzione, ovvero cercare di individuare e bloccare le inserzioni e le relative vendite on-line dei prodotti Campagnolo contraffatti.
Nonostante i risultati ad oggi raggiunti, molto rimane ancora da fare!
A tal proposito, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e invitiamo chiunque a segnalarci eventuali annunci di prodotti contraffatti compilando il form qui sotto:
I prodotti FALSI possono evidenziare gravi difettosità strutturali e causare danni gravi e/o morte agli utilizzatori.
PER L’ITALIA, RICORDIAMO CHE ACQUISTARE PRODOTTI FALSI è considerato REATO DI RICETTAZIONE dall’articolo 648 del Codice Penale. Ai sensi dell’art. art. 1, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, è infatti punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 fino a € 7.000,00 l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.